STATUTO dell’ASSOCIAZIONE

registrato all’Agenzia delle Entrate il 11/10/2018

Art. 1 - Denominazione, sede e durata

E’ costituita fra i presenti, ai sensi del Codice civile e del D.L. 3/7/2017, n. 117, (in seguito denominato “Codice del Terzo Settore”), una associazione avente la seguente denominazione :  ASSOCIAZIONE CULTURALE “UNIVERSITA’ DEL TEMPO LIBERO- ISOTTA NOGAROLA” abbreviato “UNIVERSITA’ DEL TEMPO LIBERO ISOTTA NOGAROLA”, d’ora in avanti denominata “ associazione ”, con sede legale nel Comune di Castel d’Azzano(VR). Il trasferimento della sede legale all’interno dello stesso Comune non costituisce modifica statutaria ed è di competenza del Consiglio Direttivo.

Art. 2 - Scopo finalità, attività

2.1 Scopo – L’ Associazione non ha scopo di lucro, anche indiretto, è apartitica e si configura come un’Associazione che persegue finalità culturali-ricreative e di solidarietà sociale.

2.2 Finalità - L’Associazione si prefigge la più ampia diffusione della cultura, per il pieno sviluppo della personalità degli associati. L’Associazione, pertanto, assume e promuove l’ obiettivo dell’ educazione permanente in ogni età di vita; offre ai cittadini anziani ed agli adulti che intendono occupare proficuamente il tempo disponibile, frequentando corsi di studio e di aggiornamento culturale. L’ Università del Tempo Libero non adempie a funzioni didattiche in senso stretto e non conferisce alcun riconoscimento giuridico. Vuole essere una costante sollecitazione al mantenimento dell’ efficienza e della salute psicofisica, attraverso l’ impegno intellettuale, la valorizzazione delle risorse di cultura ed esperienza e lo sviluppo dei rapporti interpersonali.

2.3 Attività - Per l’ attuazione dei propri scopi si propone di svolgere le seguenti attività rientranti tra quelle di carattere generale previste dall’ art. 5 del D.L. 117/2017(Codice del terzo settore):

-curare la promozione e l’ organizzazione delle attività proprie dell’Università del Tempo Libero come incontri culturali, lezioni, corsi, laboratori su materie e argomenti di interesse dei propri soci;

-attivare studi, ricerche, convegni, seminari, dibattiti e altre occasioni di confronto culturale su temi di interesse specifico;

-collaborare con la Biblioteca Comunale ed i vari enti e gruppi locali, nella proposta ed attuazione di iniziative culturali.

L’associazione può esercitare, a norma dell’ art.6 del Codice del Terzo Settore, le seguenti  attività diverse  da quelle di interesse generale , secondarie e strumentali  rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti che verranno definiti con apposito Decreto ministeriale:

-organizzare direttamente o in compartecipazione con altri, viaggi turistico-culturali, soggiorni, spettacoli teatrali e culturali, visite a mostre, musei, località di interesse storico o artistico, animare programmi socio-ricreativi;

-favorire lo svolgersi della vita associativa in ambiente propenso e idoneo per reciproci scambi di idee e di conoscenze, attuando servizi di somministrazione di alimenti e bevande, organizzando serate musicali e feste di ogni genere ;

-curare la redazione e la divulgazione di pubblicazioni di carattere divulgativo sulle attività dell’Associazione;

-promuovere attività editoriali collegate all’attività dell’Associazione.

Le suddette attività culturali, sia quelle di interesse generale sia quelle complementari, potranno essere svolte in gestione diretta, oppure usufruendo di appropriate convenzioni stipulate con docenti, pubblicisti, artisti, editori o con altre associazioni o enti pubblici o privati. Per lo svolgimento delle suddette attività. L’Associazione può avvalersi di prestazioni retribuite, di rimborso spese, di omaggi, di prestazioni e collaborazioni volontarie e gratuite.

Tutti i servizi sociali e/o complementari potranno essere forniti verso pagamento di corrispettivi specifici in relazione alla maggiore o diversa prestazione alla quale danno diritto. L’Associazione si propone di porre in atto una organizzazione continua che consenta agli associati di usufruire concretamente di tutti i vantaggi derivanti dalle attività associative. Per raggiungere gli scopi sociali l’Associazione potrà compiere tutte le necessarie operazioni mobiliari e immobiliari e potrà, pur non avendo fini di lucro, realizzare delle attività economiche di carattere commerciale sia rivolte ai soci che a terzi, persone fisiche o giuridiche pubbliche e private; i proventi derivanti da tali attività andranno totalmente investiti nell’ Associazione per il raggiungimento degli scopi statutariamente previsti.

L’Associazione può esercitare anche attività di  raccolta fondi occasionali – attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lascitie contributi di natura non corrispettiva – al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Art. 3 – I Soci (o Associati)

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.

Possono aderire all’ Associazione le persone fisiche maggiorenni residenti nel comune di Castel d’Azzano e nei comuni limitrofi e gli enti del Terzo settore senza scopo di lucro che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell’associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze, e si impegnino a osservare lo Statuto e le deliberazioni prese dagli organi dell’ Associazione.

I soci si dividono in soci fondatori, soci ordinari (o iscritti-utenti), soci sostenitori e soci onorari:

-sono soci fondatori tutti coloro che hanno promosso la costituzione dell’ associazione e sottoscritto l’atto costitutivo.

-sono soci ordinari (o iscritti-utenti) tutti coloro che ne facciano richiesta e che abbiano versato la quota associativa annuale, il cui importo è stabilito di anno in anno dal Consiglio Direttivo. La qualifica , infatti, di socio ha durata annuale. Ai soci può essere richiesto un contributo commisurato al costo effettivo per la partecipazione a corsi monografici, a laboratori, a viaggi d’istruzione e ad altre attività organizzate dall’Univesità o da terzi per conto dell’Associazione.

-sono soci sostenitori tutti coloro che, volendo dare un aiuto all’Associazione per il perseguimento degli scopi statutari, versano una quota annuale superiore alla quota ordinaria.

-sono soci onorari coloro che si sono distinti per particolari meriti acquisiti nel campo della cultura e delle attività pubbliche. Sono nominati dal Consiglio Direttivo.

Art. 4 – Modalità di iscrizione

Per le persone fisiche, la domanda di iscrizione va presentata agli incaricati del Consiglio Direttivo su apposito modulo nel periodo compreso tra settembre e ottobre e deve contenere:

-il proprio nome, cognome il luogo di nascita, la residenza, il numero telefonico, il codice fiscale, l’ indirizzo mail.

-La dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;

-L’indicazione dei corsi che si intendono frequentare.

La domanda deve essere corredata della ricevuta (o altra idonea prova del versamento della quota associativa di iscrizione fissata annualmente dal Consiglio Direttivo.

Gli aspiranti associati diversi dalle persone fisiche (Enti del Terzo Settore o Enti senza scopo di lucro che condividono le finalità), dovranno presentare apposita domanda scritta al Consiglio Direttivo, con indicazione delle generalità, dei contatti di riferimento (numero di telefono e indirizzo mail) e con la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi; oltre alla ricevuta (o altra idonea prova) del versamento della quota associativa.

Il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda secondo  criteri non discriminatori , coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte. La deliberazione di ammissione deve essere  comunicata all’ interessato e  annotata , a cura dell’Organo di amministrazione, nel libro degli associati. Le modalità dell’ammissione sono di competenza del Consiglio Direttivo e nessuna ragione può competere a coloro ai quali venga respinta la domanda.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venir meno solo nei casi previsti dal successivo art. 6. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

Art. 5 – Diritti ed obblighi degli Associati

Gli associati hanno il  diritto di:

-eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi, se iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati;

-essere informatisulle attività dell’associazione e controllarne l’ andamento;

-frequentare i locali dell’ associazione

-partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall’ associazione;

-concorrere all’elaborazione ed approvare il programma di attività;

-essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate, ai sensi di legge;

-prendere atto dell’ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi.

Gli associati hanno l’ obbligo di:

-rispettare il presente statuto e gli eventuali regolamenti interni;

-svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;

-versare la quota associativa secondo l’ importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dal Consiglio Direttivo.

I soci onorari sono esentati dal pagamento della quota di iscrizione, non hanno diritto al voto e non possono essere eletti negli organi dell’ associazione, ma possono partecipare alle attività promosse dall’ Istituzione.

Per particolari servizi, il Connsiglio Direttivo può deliberare di richiedere a carico dei singoli utenti, quote integrative e contributi. I soci ordinari e sostenitori possono godere delle agevolazioni che il Consiglio Direttivo delibera di stabilire in merito ai servizi e alle iniziative offerte ai soci dell’Associazione.

Il comportamento verso gli altri aderenti ed all’ esterno dell’Associazione, deve essere animato da spirito di solidarietà ed attuato con correttezza e buona fede.

Art. 6 – Perdita della qualifica di associato

La decadenza e/o esclusione da socio è deliberata dal Consiglio Direttivo con voto segreto e con la maggioranza assoluta dei componenti, dopo aver ascoltato, se ne ha fatto richiesta, le giustificazioni dell’ interessato.

Il consiglio Direttivo ha facoltà di deliberare la decadenza e/o esclusione del socio qualora:

-non osservi le disposizioni del presente Statuto o le delibere legittimamente adottate dagli Organi dell’Associazione;

-arrechi in qualunque modo un danno morale o materiale all’Associazione o fomenti in seno ad essa o all’ esterno disordini o dissidi;

-denigri l’ Associazione, i suoi Organi sociali o chiunque aderisca all’Associazione medesima;

-perda i requisiti richiesti per l’ ammissione;

-per morosità, se non versi la quota associativa per l’ anno accademico successivo entro i termini stabiliti dal Consiglio Direttivo e pubblicati sul sito dell’associazione, sul sito del comune di Castel d’Azzano e sul sito della Biblioteca Comunale.

L’associato può sempre  recedere dall’associazione.

Chi intende recedere dall’ associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione al Consiglio Direttivo, il quale dovrà adottare apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all’interessato.

I  diritti di partecipazione non sono trasferibili.

Le somme versate a titolo di quota associativa  non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.

Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all’associazione non hanno alcun diritto sul  patrimonio della stessa.

Art. 7 – Gli Organi dell’Associazione

Sono Organi dell’Associazione:

-l’Assemblea;

-il Consiglio Direttivo;

-il Presidente; Tutti i componenti dei predetti Organi svolgono le rispettive mansioni gratuitamente, salvo il rimborso delle spese sostenute e documentate.

Art. 8 – Assemblea

Nell’Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti, da almeno 3 mesi, nel libro degli associati. Ciascun associato ha un voto. Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all’ avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino al massimo di 1 associato. Si applicano i co.4 e 5, art. 2372 del Codice civile, in quanto compatibili.

La convocazione dell’Assemblea avviene mediante comunicazione scritta, contenente il luogo, la data e l’ ora di prima e seconda convocazione e l’ ordine del giorno, spedita anche attraverso l’uso di e-mail, almeno 8 giorni prima della data fissata per l’Assemblea all’ indirizzo risultante dal libro degli associati. L’Assemblea si riunisce almeno una volta l’anno per l’ approvazione del bilancio di esercizio. L’Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

L’Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili :

- nomina e revoca i componenti degli organi associativi e se previsto, l’organo di controllo ed il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;

- approva il  bilancio di esercizio ;

- approva gli eventuali regolamenti interni proposti dal Consiglio Direttivo;

- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi , ai sensi dell’ art. 28 del codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;

- delibera sulla  esclusione degli associati ;

- delibera sulle  modificazioni dell’atto costitutivo o dello Statuto ;

- approva l’eventuale  regolamento dei lavori assembleari ;

- delibera lo  scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell’associazione;

- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall’ atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

L’Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza, in proprio o per delega di tanti associati rappresentanti la metà più uno degli aventi diritto di voto, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.

L’Assemblea delibera a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

Per modificare lo Statuto occorre la presenza di almeno tre quarti degli associati ed il voto favorevole della maggioranza sei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell’associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Art. 9 – Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo  opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell’ assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi,  revocato con motivazione.

Rientra nella sfera di competenza dell’Organo di amministrazione tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell’Assemblea o di altri organi associativi.

In particolare, e tra gli altri, sono  compiti di questo organo:

-eseguire le deliberazioni dell’ Assemblea;

-formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall’ Assemblea;

-nominare i docenti dell’ Università del tempo libero;

-attuare i programmi ed il calendario delle lezioni;

-predisporre il Bilancio di esercizio e l’eventuale Bilancio sociale;

-deliberare l’ ammissione e l’ esclusione degli associati;

-deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;

-stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;

-curare la gestione di tutti i beni mobili ed immobili di proprietà dell’associazione o ad essa affidati;

-stabilire l’ importo delle quote sociali.

Il Consiglio Direttivo è  formato da un numero di componenti, compreso tre 3 e 5, nominati dall’Assemblea per la  durata di 4 anni e sono sempre  rieleggibili.

La  maggioranza degli amministratori sono  scelti  tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati: si applica l’art.2382 del Codice Civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

Alle riunioni del Consiglio direttivo può partecipare , senza diritto di voto, un membro indicato da Sindaco del Comune di Castel d’Azzano.

Il Consiglio Direttivo è validamente  costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.

Le  deliberazioni del Consiglio Direttivo sono assunte a maggioranza dei presenti.

Se l’associazione è iscritta al Registro degli Enti del Terzo Settore (RUNTS), gli amministratori, entro 30 giorni dalla loro nomina, devono chiederne l’ iscrizione nello stesso Registro indicando, oltre alle informazioni previste nel co. 6, art. 26 del Codice del terzo settore, a quali di essi è attribuita la  rappresentanza dell’associazione e precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

Il  potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è  generale , pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel suddetto Registro o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

In caso del venir meno, per qualsiasi motivo (dimissioni, revoca, decesso, ecc…) di un componente del Consiglio Direttivo, il Consiglio provvederà direttamente a sostituirlo con un nuovo componente. Il nuovo componente così nominato, rimane in carica fino alla scadenza del mandato dell’ intero Consiglio. Nel caso in cui vengano a mancare, per qualsiasi motivo, la metà dei componenti, decade l’ intero Consiglio, il quale rimarrà in carica fino alla nomina del nuovo Consiglio Direttivo da parte dell’assemblea degli associati; in tale periodo il Consiglio potrà effettuare solo attività di ordinaria amministrazione.

Art. 10 – Il Presidente

Il Presidente rappresenta legalmente l’associazione – nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio – e compie tutti gli atti che la impegnano verso l’ esterno.

Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall’Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato del Consiglio Direttivo, il presidente convoca l’Assemblea per la nomina del nuovo Presidente.

Il Presidente convoca e presiede l’Assemblea ed il Consiglio Direttivo, svolge l’ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest’ultimo in merito all’attività compiuta.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell’esercizio delle sue funzioni.

Art. 11 – Organo di controllo

L’Organo di controllo, anche  monocratico , è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge. I  componenti dell’Organo di controllo, ai quali si applica l’art.2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L’Organo di controllo, se nominato,  vigila sull’osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei  principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull’ adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre il  controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della Revisione legale dei conto o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell’apposito registro. L’organo di controllo esercita inoltre  compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed  attesta che l’ eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

I componenti dell’organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad  atti di ispezione e di controllo , e a tal fine, possono chiede agli amministratori notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 12 – Revisore dei conti

Se l’ Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l’associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell’apposito registro.

Art. 13 – Patrimonio

Il patrimonio dell’ associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell’esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 14 – Divieto di distribuire utili

L’associazione ha il divieto di distribuire , anche in modo indiretto , utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 15 – Risorse economiche

L’associazione può trarre le risorse economiche , necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse , quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all’art. 6 del Codice del Terzo settore.

Art. 16 – Esercizio finanziario e Bilancio di esercizio

L’esercizio finanziario va dal primo luglio al trenta giugno dell’ anno successivo.

L’ associazione deve redigere il  bilancio di esercizio annuale . Esso è  predisposto dal Consiglio Direttivo, viene  approvato dall’Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell’esercizio cui si riferisce il bilancio e  depositato presso il Registro uni nazionale del terzo settore (in caso di iscrizione dell’associazione al RUNTS) .

Art. 17 – Libri

L’associazione deve tenere i seguenti libri:

-libro degli associati , tenuto a cura del Consiglio Direttivo;

-registro dei volontari , che svolgono la loro attività in modo non occasionale;

-libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’ Assemblea , in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;

-libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, tenuto a cura dello stesso organo;

-se previsto il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Organo di controllo , tenuto a cura dello stesso organo;

-il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi , tenuti a cura dell’organo a cui si riferiscono.

Gli associati hanno il diritto di esaminare i suddetti libri associativi secondo le seguenti modalità: alla presenza del Presidente o di un suo delegato, presso la sede dell’Associazione, previo adeguato preavviso e nei tempi e nei modi da non compromettere la normale attività amministrativa dell’associazione.

Art. 18 – Volontari

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell’associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L’attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari. Ai volontari possono essere rimborsate dall’associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario . Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall’art. 17 del Decreto Legislativo 3 Luglio 2017 n. 117.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’associazione.

Art. 19 – Lavoratori

L’associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie.

In ogni caso il numero dei lavoratori impiegati nell’attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati.

Art. 20 – Scioglimento e devoluzione del Patrimonio

In caso di estinzione o scioglimento dell’associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell’Ufficio regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo Settore, o a fini di utilità sociale, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio e nel caso in cui l’associazione non aderisca al RUNTS.

L’Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

Art. 21 – Rinvio

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Codice Civile e dal Decreto Legislativo 3 Luglio 2017, n. 117 , in quanto compatibile ed applicabile.